Titolo II
Art. 26
Istruttoria nei procedimenti
In vigore dal 16 ago 1991
1. L'avvio di un procedimento amministrativo è comunicato con atto scritto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Nella comunicazione debbono essere indicati l'oggetto del procedimento promosso ed il settore responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Garante, o un funzionario da lui delegato, ha facoltà di convocare i soggetti direttamente interessati, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla situazione da esaminare. Tale convocazione può aver luogo anche prima dell'avvio del procedimento ove si ravvisi l'opportunità di acquisire in via preliminare elementi conoscitivi.
3. In ogni caso i titolari o legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno facoltà di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonché di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria.
4. Il settore procedente può, in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e può disporre la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
5. Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria sono tutelati dal segreto d'ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-26