Titolo I›Capo III
Art. 13
Strumenti informatici e telematici
In vigore dal 16 ago 1991
1. Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di quello delle imprese radiotelevisive, l'Ufficio del Garante può avvalersi di strumenti telematici e di informatica.
2. A tal fine, è costituito un sistema di elaborazione, trasmissione, acquisizione ed archiviazione, analogo al sistema informativo che ha funzionato per il registro nazionale della stampa presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. La gestione elettronica dei dati è diretta, in particolare, a prevenire ed accertare l'insorgenza di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, nonché a controllare l'adempimento degli obblighi dei concessionari, in base alle disposizioni di cui all' della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4. Il settore studi riferisce mensilmente al Garante, sulla base delle acquisizioni elettroniche, la situazione aggiornata degli assetti societari e proprietari, salvo che circostanze particolari richiedano segnalazioni in termini più brevi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-13