Titolo III›Capo II
Art. 29
Competenza alla firma
In vigore dal 16 ago 1991
1. I contratti devono essere firmati dal Garante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-29