Titolo IIICapo II

Art. 29

Competenza alla firma

In vigore dal 16 ago 1991
1. I contratti devono essere firmati dal Garante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-29

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