Titolo IIICapo III

Art. 33

Settore dell'amministrazione e della contabilità

In vigore dal 16 ago 1991
1. Il settore dell'amministrazione e della contabilità: a) provvede alla liquidazione delle spese, alla gestione del patrimonio, alla verifica della regolarità della tenuta dei registri della consistenza patrimoniale. A tal fine debbono essere ad esso comunicati tutti gli atti che comunque abbiano riflessi finanziari e patrimoniali; b) predispone gli elementi occorrenti per la compilazione del rendiconto della gestione finanziaria; c) vigila sul servizio di cassa; d) predispone i provvedimenti per i versamenti nella contabilità speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-33

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