Titolo III›Capo III
Art. 33
Settore dell'amministrazione e della contabilità
In vigore dal 16 ago 1991
1. Il settore dell'amministrazione e della contabilità:
a) provvede alla liquidazione delle spese, alla gestione del patrimonio, alla verifica della regolarità della tenuta dei registri della consistenza patrimoniale. A tal fine debbono essere ad esso comunicati tutti gli atti che comunque abbiano riflessi finanziari e patrimoniali;
b) predispone gli elementi occorrenti per la compilazione del rendiconto della gestione finanziaria;
c) vigila sul servizio di cassa;
d) predispone i provvedimenti per i versamenti nella contabilità speciale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-33