Titolo IIICapo IV

Art. 36

Scritture contabili

In vigore dal 16 ago 1991
1. Il cassiere tiene: a) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti eseguiti nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa; b) un registro dei valori e dei titoli in deposito. 2. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di vaore che non siano di pertinenza degli uffici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-36

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