Titolo IIICapo IV

Art. 34

Servizio di cassa interno

In vigore dal 16 ago 1991
1. Il Garante può autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere è conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile per due volte. 2. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del settore dell'amministrazione e della contabilità, può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Garante, di un fondo non superiore a lire dieci milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con tale fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, ciasuna d'importo non superiore a lire un milione. 3. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale. 4. Nessun pagamento può essere eseguito con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del settore dell'amministrazione e della contabilità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-34

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