Titolo III›Capo II
Art. 31
C a u z i o n e
In vigore dal 16 ago 1991
1. Gli assuntori e fornitori debbono prestare, se richiesta, adeguata cauzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-31