Titolo IIICapo II

Art. 31

C a u z i o n e

In vigore dal 16 ago 1991
1. Gli assuntori e fornitori debbono prestare, se richiesta, adeguata cauzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-31

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