Titolo III›Capo II
Art. 32
Spese casuali e di rappresentanza
In vigore dal 16 ago 1991
1. Il Garante può autorizzare, nei limiti del relativo stanziamento, l'erogazione di spese casuali e di rappresentanza leg- ate ai fini istituzionali, le quali devono essere documentate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-32