Titolo IIICapo II

Art. 32

Spese casuali e di rappresentanza

In vigore dal 16 ago 1991
1. Il Garante può autorizzare, nei limiti del relativo stanziamento, l'erogazione di spese casuali e di rappresentanza leg- ate ai fini istituzionali, le quali devono essere documentate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-32

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