Titolo III›Capo IV
Art. 39
Elenco indicativo delle spese
In vigore dal 16 ago 1991
1. Su fondo stanziato nell'apposito capitolo del bilancio di previsione per il funzionamento dell'Ufficio del Garante gravano le seguenti spese:
a) stipendio ed altri assegni fissi spettanti al Garante;
b) indennità di funzione di cui all';
c) compenso per lavoro straordinario;
d) compensi ai consulenti e alle società di consulenti, nonché quelli concernenti convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti di ricerca, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati e elementi utili ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali;
e) indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero;
f) spese postali, telegrafiche e telefoniche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;
g) locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi impianti;
h) acquisto e manutenzione di mobili ed arredi;
i) acquisto, riparazione e manutenzione di autoveicoli; acquisto di carburante e lubrificante;
l) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini, di fotoriproduzione e di apparati di elaborazione elettronica;
m) acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni; spese di pubblicazione delle relazioni al Parlamento, nonché di una rivista di dottrina e giurisprudenza attinente ai settori dell'informazione;
n) spese relative alla partecipazione a corsi, convegni e seminari di aggiornamento professionale;
o) spese di ufficio;
p) spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;
q) spese casuali;
r) spese di rappresentanza in base ad apposite istruzioni date dal Garante;
s) interventi assistenziali del personale;
t) ogni altra spesa necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Per le spese predette non è richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-39