Titolo V
Art. 44
Soppressione dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria
In vigore dal 16 ago 1991
Soppressione dell'Ufficio del Garante
dell'attuazione della legge per l'editoria
1. Ai sensi e per gli effetti dell', comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell' della legge 5 agosto 1981, n. 416. È altresì soppresso con la medesima decorrenza l'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.
2. I dipendenti in servizio presso il cessato Ufficio permangono ad ugual titolo, in costanza del loro assenso e salva contraria determinazione del Garante, alle dipendenze del nuovo ufficio.
3. Sono soppresse le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, 17 novembre 1988, n. 519, e 7 agosto 1990, n. 254, salvo quelle richiamate nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 60
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-44