Titolo IIICapo V

Art. 41 bis

Buoni pasto

In vigore dal 22 ago 1997
1. Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell', comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, può, su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1997. 2. Con propria determinazione, il Garante può estendere, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformità alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-41-bis

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