Titolo III›Capo V
Art. 42
Lavoro straordinario
In vigore dal 16 ago 1991
1. I dipendenti sono tenuti a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro quando le esigenze di servizio lo richiedano.
2. È stabilito il limite di duecento ore all'anno per prestazioni oltre l'orario normale, da rendere con le modalità stabilite dal Garante, su proposta del segretario generale.
3. Il personale addetto allo svolgimento di particolari mansioni o assegnato a particolari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio connesse con l'espletamento delle attività di istituto, con motivata determinazione del Garante, può essere autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario oltre il predetto limite e comunque non oltre le sessanta ore mensili.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le prestazioni di lavoro straordinario derivanti dalla partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-42