Titolo III›Capo IV
Art. 38
Manutenzione dei beni
In vigore dal 16 ago 1991
1. L'economo-consegnatario provvede alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.
2. L'economo-consegnatario tiene:
a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;
b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-38