Titolo III›Capo V
Art. 43
Consulenti dell'ufficio
In vigore dal 16 ago 1991
1. I consulenti di cui all', comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, nonché fra liberi professionisti od esperti dei settori dell'informazione.
2. Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni.
3. Ai liberi professionisti, agli esperti o alle società di consulenti il compenso è corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di incarico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-43