Art. 39 · Elenco indicativo delle spese
Titolo IIICapo IV

Art. 39

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Elenco indicativo delle spese

In vigore dal 16 ago 1991
1. Su fondo stanziato nell'apposito capitolo del bilancio di previsione per il funzionamento dell'Ufficio del Garante gravano le seguenti spese: a) stipendio ed altri assegni fissi spettanti al Garante; b) indennità di funzione di cui all'; c) compenso per lavoro straordinario; d) compensi ai consulenti e alle società di consulenti, nonché quelli concernenti convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti di ricerca, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati e elementi utili ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali; e) indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero; f) spese postali, telegrafiche e telefoniche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza; g) locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi impianti; h) acquisto e manutenzione di mobili ed arredi; i) acquisto, riparazione e manutenzione di autoveicoli; acquisto di carburante e lubrificante; l) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini, di fotoriproduzione e di apparati di elaborazione elettronica; m) acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni; spese di pubblicazione delle relazioni al Parlamento, nonché di una rivista di dottrina e giurisprudenza attinente ai settori dell'informazione; n) spese relative alla partecipazione a corsi, convegni e seminari di aggiornamento professionale; o) spese di ufficio; p) spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio; q) spese casuali; r) spese di rappresentanza in base ad apposite istruzioni date dal Garante; s) interventi assistenziali del personale; t) ogni altra spesa necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali. 2. Per le spese predette non è richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-39