Titolo ICapo I

Art. 1

Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

In vigore dal 16 ago 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Udito il parere del predetto Garante; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria: a) è titolare dell'ufficio di cui all', comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; b) adotta i provvedimenti relativi alla composizione interna delle singole unità organizzative in cui esso si articola, stabilendo la disciplina relativa; c) impartisce le direttive e gli ordini di servizio per il loro efficiente funzionamento; d) cura i rapporti con gli organi costituzionali e con gli organi preposti alla regolazione del sistema delle comunicazioni sociali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con le organizzazioni della Comunità europea, inerenti ai settori della radiodiffusione e dell'editoria; e) nell'ambito delle funzioni attribuitegli può organizzare indagini conoscitive; f) nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano e non possa sopperire con la propria organizzazione, può stipulare convenzioni di ricerca, di elaborazione di studi e di dati con istituti universitari, con esperti di qualificata competenza e con organismi specializzati ai fini dell'approfondimento dei temi connessi alle comunicazioni di massa; g) può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti; h) esercita ogni altro potere previsto dalle leggi e dai regolamenti. 2. Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-1

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