Titolo I›Capo I
Art. 4
Segreteria del Garante
In vigore dal 16 ago 1991
1. La segreteria coadiuva il Garante nello svolgimento dei compiti istituzionali; nelle relazioni esterne in generale ed in particolare in quelle con organismi, enti, associazioni di carattere pubblico e privato operanti nei settori dell'informazione; nei rapporti con l'editoria, la stampa e la radiotelevisione; nella redazione della rassegna stampa relativa ai settori rientranti nelle funzioni del Garante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-4