Titolo I›Capo I
Art. 3
Modalità dell'assegnazione del personale all'Ufficio e della sua utilizzazione
In vigore dal 16 ago 1991
Modalità dell'assegnazione del personale
all'Ufficio e della sua utilizzazione
1. Il personale addetto all'Ufficio del Garante, in via continuativa ed esclusiva, ai sensi dell', comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è richiesto dal Garante, anche nominativamente, nei limiti del contingente fissato ed in base a requisiti di professionalità e di specializzazione, ed è messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza, previo assenso degli interessati, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione corrispondente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il Garante assegna il personale ai settori e ne indica le mansioni, tenuto conto delle qualifiche rivestite nelle amministrazioni di provenienza.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati dello Stato da utilizzare in posizione compatibile con il loro status.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-3