Art. 10 · Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa
Titolo ICapo III

Art. 10

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Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa

In vigore dal 16 ago 1991
Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa 1. Presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni ed i documenti previsti dagli della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la tenuta del registro nazionale della stampa, nonché di quelle già attribuite dalla legge citata, e successive modificazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-10