Parte seconda›Titolo terzo›Capo II
Art. 98
Monte orario complessivo
In vigore dal 6 apr 1995
1. Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all' è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente medico in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10' del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli Organismi rappresentativi indicati nell', comma 3, operanti nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei medici dipendenti, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell' sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all', ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicante agli Enti per i conseguenziali adempimenti.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-98