Parte secondaTitolo terzoCapo II

Art. 93

Esercizio dell'attività sindacale

In vigore dal 20 dic 1990
1. Il personale medico dipendente degli Enti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, ha diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirivi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. 2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti. 3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi e le organizzazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-93

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