Parte secondaTitolo terzoCapo II

Art. 96

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

In vigore dal 6 apr 1995
1. Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell', sono corrisposti, dall'Ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonché le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla incentivazione della produttività, escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessità di svolgimento di prestazioni. Sono, altresì, esclusi i compensi per lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario. 3. Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell' è sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all' legge 20 maggio 1985, n. 207, e suc- cessive modificazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-96

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