Parte seconda›Titolo terzo›Capo II
Art. 100
Locali per le rappresentanze sindacali
In vigore dal 20 dic 1990
1. In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti » consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, all'interno della struttura.
2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-100