Parte seconda›Titolo terzo›Capo II
Art. 102
Garanzie nelle procedure disciplinari
In vigore dal 20 dic 1990
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai medici dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-102