Parte secondaTitolo terzoCapo II

Art. 101

Patronato sindacale

In vigore dal 20 dic 1990
1. I medici in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l 'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente. 2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-101

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