Parte secondaTitolo terzoCapo II

Art. 99

Diritto di affissione

In vigore dal 20 dic 1990
1. Le organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obblico di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-99

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