Parte seconda›Titolo terzo›Capo II
Art. 99
Diritto di affissione
In vigore dal 20 dic 1990
1. Le organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obblico di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-99