Art. 99 · Diritto di affissione
Parte secondaTitolo terzoCapo II

Art. 99

99 / 138

Diritto di affissione

In vigore dal 20 dic 1990
1. Le organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obblico di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-99