Parte seconda›Titolo terzo›Capo II
Art. 94
Diritto di assemblea
In vigore dal 20 dic 1990
1. Nell'ambito della disciplina dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il personale medico dipendente di ciascun Ente del Comparto ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati con l'Amministrazione nell'unità in cui presta la propria attività, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Durante le assemblee continuano ad essere assicurati i servizi così come previsti per i giorni festivi per far fronte alle situazioni di emergenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-94