Parte seconda›Titolo terzo›Capo II
Art. 95
Aspettative sindacali
In vigore dal 6 apr 1995
1. Il personale medico dipendente delle Amministrazioni destinatarie del presente regolamento, che ricopre cariche statutarie in seno alle proprie Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è collocato in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Organizzazione Sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 medici dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per gli Enti compresi nel Comparto. Nella prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da collocare in aspettativa sindacale è fissato in numero 55 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. Alla ripartizione tra le varie Organizzazione Sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Organizzazioni Sindacali interessate. La ripartizione è effettuata in modo da garantire a tutte le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative una aspettativa per ogni Organizzazione Sindacale, mentre la parte restante è attribuita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale in base alla normativa di cui sopra.
4. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è presentata dalla Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.N.C.I
5. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
6. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-95