Parte prima›Titolo Secondo›Capo I
Art. 9
Orario di lavoro
In vigore dal 20 dic 1990
1. In attuazione di quanto previsto dall' al fine di garantire un incremento dell'efficacia dei servizi sanitari nonché per favorire le attività di didattica, ricerca ed aggiornamento del relativo personale, a decorrere dal 1 ottobre 1990, l'orario di lavoro del personale non medico collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal IX all'XI livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo è fissato in ore 38 settimanali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-9