Parte primaTitolo PrimoCapo III

Art. 7

Procedure di raffreddamento dei conflitti

In vigore dal 20 dic 1990
1. Il comma 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è sostituito dal seguente: "6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell', primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-7

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