Parte primaTitolo SecondoCapo II

Art. 12

Mobilità tra Enti in ambito regionale

In vigore dal 20 dic 1990
1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie. 2. Trasferimento ad altra unità sanitaria locale: A) il personale può essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unità Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure: 1) pubblicità, con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilità relativi alla copertura dei posti vacanti individuati da parte dell'Unità Sanitaria Locale interessata, nell'albo dell'Unità Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilità deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre Unità Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicità; 2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate, sentito nell'Unità Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3); 3) in caso di pluralità di domande il trasferimento è disposto dall'Unità Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto da ricoprire si riferisce ove non facente già parte dell'ufficio di Direzione. Possono, altresì, essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali, secondo le modalità definite dalla lettera d) nel comma 3 dell'; 4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali; B) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto o di verifica di esubero: 1) in applicazione dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina - ove prevista - vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza; 2) l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna da attuarsi secondo la procedura dell' e di quella disciplinata alla lettera A); 3) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità sanitaria locale di appartenenza, la regione provvede ad attivare i processi di mobilità a domanda previsti dalla lettera A), con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell', commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto proce- dure concorsuali con le prove di esame già iniziate; 4) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione; 5) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione, o se più favorevoli, le indennità sotto indicate: posizione funzionale V ed inferiori..................L. 2.000.000 posizione funzionale VI..............................L. 2.500.000 posizione funzionale VII.............................L. 3.000.000 posizione funzionale VIII e superiori................L. 3.500.000 Le indennità di incentivazione alla mobilità sono corrisposte a cura dell'Ente ricevente e rimborsate dallo Stato sino alla concorrenza massima delle somme di cui sopra. 3. Mobilità tra gli enti del comparto: a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi in base a criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2) al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed allegato 1) al presente regolamento, nonché della sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi da Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocità nell'applicazione della mobilità; b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali, è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-12

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