Parte seconda›Titolo terzo›Capo II
Art. 103
Referendum
In vigore dal 20 dic 1990
1. Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unità operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità operativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-103