Parte seconda›Titolo primo›Capo II›Sez. II
Art. 73
Servizi pubblici essenziali
In vigore dal 20 dic 1990
1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali, nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale - Area negoziale della professionalità medica - sono i seguenti;
a) assistenza sanitaria;
b) igiene pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi, con le modalità di cui all', la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non differibili a giudizio medico nelle divisioni e servizi ospedalieri nonché nei servizi territoriali psichiatrici e per le tossicodipendenze; anestesia per le sole urgenze;rianimazione e terapia intensiva;
b) profilassi urgenti in caso di malattie infettive, delle tossinfezioni alimentari e degli interventi urgenti per gli inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni sul lavoro;
c) interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;Controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;ispezione veterinaria degli animali morti o in pericolo di vita;approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite; servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze;
d) referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie urgenti; prestazioni di sanità pubblica per gli aspetti urgenti comprese quelle medico-legali; atti ed attività non differibili previsti per gli adempimenti imposti dalla legge a tutela degli interessi pubblici preminenti e provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorità sanitaria locale;
e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-73