Parte secondaTitolo primoCapo III

Art. 75

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

In vigore dal 20 dic 1990
1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-75

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