Parte seconda›Titolo secondo›Capo I
Art. 79
Orario di lavoro
In vigore dal 27 mag 1991
1. In attuazione di quanto previsto dall', al fine di garantire un incremento dell'efficienza dei servizi sanitari nonché per favorire le attività di didattica, ricerca ed aggiornamento, a decorrere dal 1° ottobre 1990 l'orario di lavoro del personale medico a tempo pieno, nonché del personale veterinario, è fissato in ore 38 settimanali.
2. Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro è fissato dalla stessa data in 28 ore e trenta minuti settimanali.
3. Si conferma l' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per la parte non modificata dal presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-79