Parte seconda›Titolo secondo›Capo II
Art. 83
Mobilità tra Enti in ambito interregionale
In vigore dal 20 dic 1990
1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.
2. Mobilità tra Unità sanitarie locali:
a) la mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le procedure e alle condizioni indicate nella lettera A) del comma 2 dell', alle quali nel punto 2) è aggiunto anche l'obbligo di approvazione delle Regioni interessate;
b) per comprovate esigenze di servizio la mobilità di cui alla lettera a) può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando con le procedure e modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il comando non può avere durata superiore a dodici mesi eventualmente rinnovabili.
3. Mobilità tra Enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e in base a criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonché della sussistenza negli ordinamenti degli Enti del Comparto diversi dalle Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocità nell'applicazione della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-83