Parte secondaTitolo secondoCapo II

Art. 86

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

In vigore dal 20 dic 1990
1. Nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo. 2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico dipendente - previste dagli del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dagli del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonché dalle leggi che regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche ed, infine, sulla base dell'attività svolta abitualmente nell'unità operativa di assegnazione - deve accertare, per il tramite del Collegio Medico legale della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento del profilo o della disciplina medesima. 3. Nel caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione, profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purchè in possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo. 4. Qualora il comma 3 non possa trovare applicazione, il dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro può, a domanda, essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale. 5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio. 6. La procedura di cui ai commi 1 e 2 può essere attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni. 7. In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica. 8. Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo è considerato indisponibile ai fini della sua copertura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-86

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