Parte seconda›Titolo terzo›Capo I
Art. 87
Trattamento di missione per particolari categorie
In vigore dal 20 dic 1990
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395, sono individuate nel personale medico inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) attività che comportino imbarchi brevi;
c) interventi svolti in zone particolarmente disagiate, quali lagune, fiumi, boschi e selve;
d) assistenza a pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza.
2 Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-87