Parte seconda›Titolo secondo›Capo II
Art. 84
Mobilità intercompartimentale
In vigore dal 20 dic 1990
1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui agli , è consentito il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti locali, a domanda motivata e documentata del medico interessato, previa intesa tra gli Enti e sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione, profilo professionale e disciplina nell'Ente di destinazione e purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità e condizioni di cui al comma 1. L'onere è a carico dell'ente presso il quale il medico opera funzionalmente.
3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova purchè superata presso l'ente di provenienza ed è inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di assegnazione secondo le modalità previste dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-84