Parte seconda›Titolo secondo›Capo II
Art. 85
Mobilità di compensazione
In vigore dal 20 dic 1990
1. La mobilità tra gli enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale è consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2 della lettera A), comma 2, dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-85