Parte prima›Titolo quarto›Capo II
Art. 44
Indennità di direzione per i direttori amministrativi
In vigore dal 20 dic 1990
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capo servizio è corrisposta a decorrere dal 1 dicembre 1990 l'indennità di direzione nelle seguenti misure annue lorde fisse e ricorrenti:
Livello IX - vice direttore amministrativo......... L. 4.650.000
Livello X - direttore amministrativo.............. L. 8.450.000
Livello XI - direttore amministrativo capo servizio L. 13.100.000
2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
3. Gli Enti devono attivare le procedure di mobilità previste dagli del presente regolamento per favorire i riassorbimenti di eventuali soprannumeri esistenti nelle piante organiche provvisorie e definitive riguardanti i direttori amministrativi capo servizio rispetto ai servizi istituzionali previsti dalle leggi regionali di organizzazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-44