Parte primaTitolo quartoCapo II

Art. 49

Indennità della professione infermieristica

In vigore dal 20 dic 1990
1. In riferimento all', comma 6, agli operatori professionali di I categoria collaboratori - infermieri professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari - compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000. Tale indennità è maggiorata nel modo seguente: a) al 20› anno di effettivo servizio di L. 1.200.000; b) al 25› anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000; c) al 30› anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000. 2. Agli operatori professionali di II categoria - infermieri generici - l'indennità di cui al comma 1 compete nella misura del 10%. 3. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V,VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a L. 6.000. 4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal comma 1. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori del personale infermieristico compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000. 5. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere. 6. L'indennità di cui al comma 5, maggiarata di L. 2.000 giornaliere, compete, altresì, al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive. 7. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1› dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell', commi 4 e 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-49

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