Parte prima›Titolo quarto›Capo II
Art. 50
Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi
In vigore dal 27 mag 1991
1. Al personale già appartenente alla posizione funzionale corrispondente alIII livello retributivo - ex ausiliario socio sanitario specializzato - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000.
2. Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori tecnici - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L.
65.000.
3. Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000.
4. Al sottoindicato personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000:
Ruolo sanitario
- Personale infermieristico (dietiste, podologi)
- Personale tecnico sanitario
- Personale della riabilitazione
- Personale di vigilanza e di ispezione
Ruolo tecnico
- Assistente sociale
- Assistente tecnico
Ruolo amministrativo
- Assistente amministrativo
5. Agli operatori professionali di I categoria - coordinatori - del ruolo sanitario compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
6. Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
7. Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
8. Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonché agli operatori professionali dirigenti non ricompresi nell', comma 6, compete un'indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
9. Le indennità previste dal presente articolo decorrono dal 1° dicembre 1990.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-50