Parte primaTitolo quartoCapo II

Art. 50

Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi

In vigore dal 27 mag 1991
1. Al personale già appartenente alla posizione funzionale corrispondente alIII livello retributivo - ex ausiliario socio sanitario specializzato - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000. 2. Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori tecnici - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000. 3. Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000. 4. Al sottoindicato personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000: Ruolo sanitario - Personale infermieristico (dietiste, podologi) - Personale tecnico sanitario - Personale della riabilitazione - Personale di vigilanza e di ispezione Ruolo tecnico - Assistente sociale - Assistente tecnico Ruolo amministrativo - Assistente amministrativo 5. Agli operatori professionali di I categoria - coordinatori - del ruolo sanitario compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000. 6. Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000. 7. Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000. 8. Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonché agli operatori professionali dirigenti non ricompresi nell', comma 6, compete un'indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000. 9. Le indennità previste dal presente articolo decorrono dal 1° dicembre 1990.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-50

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