Parte primaTitolo quartoCapo II

Art. 52

Indennità per servizio notturno e festivo

In vigore dal 20 dic 1990
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. 2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente. 3. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1› dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al medesimo titolo dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo