Parte primaTitolo quartoCapo III

Art. 54

Indennità di rischio da radiazioni

In vigore dal 20 dic 1990
1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460. 2. Le indennità citate spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanità. 4. L'individuazione del personale non compreso nell', comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, è effettuato dalla commissione già prevista dall', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, così modificata: la commissione è presieduta dal Coordinatore Sanitario e composta dal Responsabile del Servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od Organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell', comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonché del personale che presta la propria attività nelle sale operatorie. 5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento; b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma 4, in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione. 6. Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell', lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica mensile lorda di L. 50.000. 7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. È peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare. 9. Al personale di cui all', comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-54

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