Parte primaTitolo quartoCapo III

Art. 53

Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello

In vigore dal 20 dic 1990
1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche di diverso profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del comparto senza soluzione di continuità dei servizi, il dipendente acquisisce il trattamento economico previsto per la nuova posizione funzionale mantenendo la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti vincitori di concorso od avviso provenienti dal comparto Enti locali, nonché dagli enti indicati negli del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel comparto Sanità. La medesima disposizione si applica nei confronti dei dipendenti suddetti anche nel caso in cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa posizione funzionale o di posizione inferiore. 3. Qualora i dipendenti provenienti dagli Enti indicati negli del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, abbiano mantenuto il sistema di progressione economica per classi e scatti, la retribuzione individuale di anzianità è costituita dal valore delle classi e scatti medesimi effettivamente maturati alla data di passaggio con l'esclusione dei benefici previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-53

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