Parte prima›Titolo quarto›Capo I
Art. 42
Retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 27 mag 1991
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell', che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Livello I
.......................... L. 270.000
Livello II
.......................... L. 290.000
Livello III
.......................... L. 310.000
Livello IV
.......................... L. 340.000
Livello V
.......................... L. 380.000
Livello VI
.......................... L. 450.000
Livello VII
.......................... L. 490.000
Livello VIII
.......................... L. 540.000
Livello IX
.......................... L. 518.000
Livello X
.......................... L. 672.000
Livello XI
.......................... L. 840.000 2.
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-42