Parte primaTitolo quartoCapo I

Art. 42

Retribuzione individuale di anzianità

In vigore dal 27 mag 1991
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell', che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi: Livello I .......................... L. 270.000 Livello II .......................... L. 290.000 Livello III .......................... L. 310.000 Livello IV .......................... L. 340.000 Livello V .......................... L. 380.000 Livello VI .......................... L. 450.000 Livello VII .......................... L. 490.000 Livello VIII .......................... L. 540.000 Livello IX .......................... L. 518.000 Livello X .......................... L. 672.000 Livello XI .......................... L. 840.000 2. 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-42

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