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Art. 45
Indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario,professionale e tecnico
In vigore dal 20 dic 1990
Indennità per il personale laureato non medico
dei ruoli sanitario,professionale e tecnico
1. A decorrere dal 1 dicembre 1990 al personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, appartenente alle posizioni funzionali e profili professionali sottoindicati, competono le seguenti indennità lorde annue, fisse e ricorrenti:
A) Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi:
Livello IX, indennità specialistica L. 1.650.000, indennità professionale e di aggiornamento L. 6.900.000;
Livello X, indennità specialistica L. 2.160.000, indennità di dirigenza L. 1.200.000, indennità professionale e di aggiornamento L. 7.600.000;
Livello XI, indennità specialistica L. 3.360.000, indennità professionale e di aggiornamento L. 11.300.000.
B) Avvocati, procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi:
Livello IX, indennità tecnico-professionale L. 4.650.000;
Livello X, indennità tecnico-professionale L. 8.450.000;
Livello XI, indennità tecnico-professionale L. 13.100.000.
2. Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è elevata a L. 7.140.000 a decorrere dal 1 luglio 1990.
3. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-45