Parte prima›Titolo quarto›Capo II
Art. 46
Indennità per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
In vigore dal 20 dic 1990
Indennità per il personale dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo
1. Sono confermate nelle misure ed alle condizioni già previste dagli del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, le indennità di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio di Direzione.
2. A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennità differenziate di coordinamento previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennità di polizia giudiziaria di cui all' del medesimo decreto è rideterminata in L. 1.400.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-46